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Dalle riforme pensionistiche all'organizzazione del lavoro in Italia e in Europa. E non solo...

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ASSOCIAZIONE A.T.D.A.L.

(Associazione Nazionale per la Tutela dei Diritti Acquisiti dei Lavoratori)

 

STATUTO

 

Art.1 - Denominazione e Sede dell’Associazione

Costituita a norma dell’art. 36 del codice civile l'Associazione denominata A.T.D.A.L. (Associazione Nazionale per la Tutela dei Diritti Acquisiti dei Lavoratori), di seguito denominata Associazione.

L’associazione ha sede legale in Milano, e puo' istituire uffici anche in altre localita'.

I contenuti e la struttura dell’associazione sono democratici e ispirati a principi di trasparenza e di partecipazione di tutta la compagine sociale alla realizzazione degli obiettivi sociali.

La sua durata e' illimitata. L’associazione puo' essere sciolta dagli associati secondo la procedura prevista dell’art. 20 dello statuto. L’Associazione non ha finalita' di lucro, e' libera, democratica, apartitica ed aconfessionale.

Art. 2 - Caratteristiche e Finalita' dell’Associazione

L’Associazione si propone di ANALIZZARE la situazione dei cittadini italiani nati a cavallo o negli anni immediatamente successivi all’ultimo conflitto mondiale, o comunque in eta' matura, con particolare riferimento alla loro condizione di:

a)  lavoratori dipendenti espulsi dal contesto produttivo, privati di ogni fonte di reddito in quanto impossibilitati a ritrovare una nuova occupazione e non riconosciuti ancora idonei alla maturazione del diritto alla pensione per motivi anagrafici o per insufficienza dei requisiti contributivi;

b) lavoratori dipendenti che vedano a rischio la conservazione del proprio posto di lavoro con conseguente possibilita' di ricaduta nella categoria definita al punto precedente;

c)  lavoratori autonomi non riconosciuti idonei alla maturazione del diritto alla pensione per motivi anagrafici, pur disponendo di sufficienti requisiti contributivi.

L’Associazione si propone di DIFFONDERE i dati relativi alle analisi effettuate in tutte le sedi Istituzionali proprie ed a PROMUOVERE nella pubblica opinione, la conoscenza della drammatica situazione in cui versano migliaia di cittadini italiani privati per anni di ogni fonte di reddito.

L’Associazione intende OPERARE in difesa dei diritti delle categorie di cittadini descritte nei punti precedenti, adottando:

a)   idonee iniziative, in sede politica e sindacale, destinate a sollecitare interventi legislativi sul fronte del diritto al lavoro e degli istituti previdenziali, atti a sanare le gravi situazioni in cui versano migliaia di cittadini italiani privati per anni di ogni fonte di reddito;

b)   idonee iniziative in sede legale, sia a livello nazionale che comunitario, a tutela degli interessi e dei diritti civili delle categorie di cittadini precedentemente identificate;

c)   idonee iniziative in sede legale per denunciare l’esistenza di palesi situazioni d’Incostituzionalita' nell’applicazione delle normative in tema di trattamento previdenziale. L’Associazione si propone in particolare di denunciare le gravi discriminazioni venutesi a creare a svantaggio di molti lavoratori nei criteri di riconoscimento del diritto di accesso al trattamento previdenziale, come conseguenza del ricorso agli ammortizzatori sociali.

L’Associazione intende DIFFONDERE e PROMUOVERE sul territorio nazionale e comunitario la conoscenza delle proprie finalita' e delle proprie iniziative anche allo scopo di aggregare attorno a se cittadini che, in quanto ex-lavoratori e non ancora pensionati, non dispongono di alcuna forma di rappresentanza istituzionale che ne rappresenti gli interessi nelle sedi piu' idonee.

Infine, l’Associazione potra' svolgere tutte le attivita' che si riconoscano utili per il perseguimento dei propri fini.

Art. 3 -  Rapporti esterni all’Associazione

L’Associazione potra' dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovra' tuttavia mantenere sempre la piu' completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

Art. 4 - Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

-          L’Assemblea dei Soci

-          Il Presidente

-          Il Comitato Direttivo

-          Il Tesoriere

Le Strutture Territoriali, le Commissioni di Lavoro e il Coordinamento Nazionale, previsti nei successivi articoli 12-13-14-15 possono essere istituite con delibera del Comitato Direttivo.

Il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Garanti, previsti nei successivi articoli 16-17 potranno essere istituiti invece, ricorrendone le condizioni di legge o valutazioni di opportunita' legate all’attivita' istituzionale dell’Associazione, con delibera dell’Assemblea ordinaria.

Tutte le cariche ricoperte dai soci nell’Associazione sono assunte a titolo gratuito.

Il Comitato Direttivo puo' stabilire il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed adeguatamente documentate dai soci incaricati di svolgere qualsiasi attivita' in nome e per conto dell’associazione.

 

Gli organi dell’associazione

Art. 5 - Adesione all’Associazione

All’Associazione possono aderire le persone fisiche che si riconoscano e condividano i contenuti e le disposizioni del presente Statuto. Possono altresi essere soci ordinari: Associazioni, Movimenti, Enti pubblici e privati, Riviste e Fondazioni, che ne facciano richiesta e che si impegnino a pagare la quota annua.

L’adesione all’Associazione si perfeziona con la richiesta scritta da parte dell’interessato che ha preso visione dello Statuto e con il pagamento di una quota annua associativa.

La quota Associativa, determinata annualmente dal Comitato Direttivo dell’Associazione sulla base delle spese occorrenti per la gestione dell’associazione in relazione alle sue finalita', da diritto a:

  ricevere la conferma dell’avvenuta iscrizione

  a ricevere informazioni sull’attivita' dell’Associazione

  a partecipare a tutte le iniziative promosse dall’Associazione stessa.

Ciascun socio in regola con le quote associative ha diritto di voto per l’approvazione e la modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

L’adesione alla Associazione e' subordinata all’accettazione da parte del Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo puo' istituire anche un albo di “sostenitori”, che forniscono un sostegno economico all’attivita' dell’associazione, nonche' nominare “benemeriti” persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’associazione. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’associazione.

Art. 6 - Obbligazioni dei Soci

L’iscrizione impegna il socio all’osservanza, a tutti gli effetti, del presente statuto.

Chi recede dall’associazione, per qualsiasi motivo, non puo' vantare alcun diritto sul patrimonio sociale, ed e' tenuto ugualmente a soddisfare tutte le pendenze eventualmente esistenti nei confronti dell’associazione.

La qualita' di Socio cessa a seguito di lodo da parte del Comitato Direttivo intervenuto in conseguenza di atti contrari ai principi ed alle norme del presente Statuto. Avverso l’esclusione deliberata dal Comitato Direttivo e' ammesso il ricorso al Collegio dei Garanti, qualora istituito.

Il socio che intenda recedere dall’Associazione deve darne comunicazione scritta.

Art. 7 - L’Assemblea dei Soci

L’Assemblea e' l’Organo sovrano dell’Associazione e ne determina gli indirizzi nell’ambito dei principi e delle norme definite dal presente Statuto.

L’assemblea ordinaria dei soci si riunisce a Milano o in altra localita' da indicarsi nell’avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all’ordine del giorno.

Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci regolarmente iscritti e che si trovino in regola con il pagamento della quota.

Per la costituzione legale dell’assemblea e per la validita' delle sue deliberazioni e' necessario l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti.

Non raggiungendo il numero legale, la sessione e' rimandata a non piu' di 30 giorni dalla prima convocazione, ed e' valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

L’assemblea delibera a maggioranza dei soci presenti.

Art. 8 - Modifiche allo Statuto

I soci riuniti in assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell’associazione stabiliti dal precedente articolo  2.

Art. 9 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e ne ha la firma sociale.

E’ eletto direttamente dal Comitato Direttivo e  presiede di diritto l’assemblea dei soci. Dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.

E’ il garante delle risoluzioni approvate dall’Assemblea dei Soci.

Convoca e presiede le riunioni del Comitato Direttivo.

Date le finalita' sociali ed umanitarie dell’Associazione non si prevede alcuna forma di emolumento per la carica di Presidente; tuttavia potra' essere previsto il rimborso delle spese documentate.

Art. 10 - Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo e' nominato dall’assemblea ed e' composto da n. 5 membri scelti fra i soci fondatori, i soci anziani e i soci benemeriti. Si definiscono soci anziani coloro che abbiamo maturato non meno di tre anni di anzianita'; si definiscono soci benemeriti coloro che abbiamo ricevuto una menzione speciale da parte del Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo dura in carica un triennio ed e' rieleggibile.

Il C.D. e' presieduto dal Presidente dell’Associazione e si riunisce su convocazione   del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi Membri.

Art. 11-   Funzioni e Responsabilita' del C.D.

Il comitato direttivo e' investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione.

In particolare:

-    Il C.D. definisce le linee strategiche ed operative dell’Associazione in relazione con gli obiettivi da conseguire ed in sintonia con quanto deliberato dall’Assemblea dei Soci;

-    Il C.D., nella sua prima riunione nomina il Tesoriere nonche' il Vice-Presidente cui spetta il compito di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento;

-    Il C.D. decide in merito all’ammissione dei soci e stabilisce le quote annuali di tesseramento;

Le riunioni del C.D. sono valide in presenza di almeno due terzi dei Membri;

Le delibere del C.D. vengono adottate con il voto favorevole della meta' piu' uno dei presenti.

Il comitato direttivo puo' inoltre assumere in via di urgenza le decisioni spettanti all’Assemblea, portandone a ratifica dell’Assemblea alla prima riunione successiva.

Art. 12 - Le Strutture Territoriali

L’Associazione puo' costituire, con delibera del Comitato Direttivo, proprie Strutture Territoriali su base regionale, provinciale e/o comunale.

Ogni Struttura Territoriale opera localmente in piena autonomia perseguendo le finalita' dell’Associazione nel rispetto dei principi e delle norme dello Statuto.

Ogni Struttura Territoriale nomina un Coordinatore Responsabile che dovra' interagire con il Comitato Direttivo dell’Associazione.

Il Coordinatore Responsabile di ogni Struttura Territoriale e' di diritto delegato quale componente del Coordinamento Nazionale dell’Associazione.

Art. 13 - Le Commissioni di Lavoro

Il Comitato Direttivo puo' istituire in qualsiasi momento Commissioni di Lavoro che hanno compiti di sostegno all’attivita' dell’Associazione;

Le Commissioni di Lavoro divengono operative previa copertura delle spese eventualmente necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati alla singola Commissione;

Possono fare parte di una Commissione di Lavoro, in qualita' di esperti in materia, anche persone esterne e quindi non iscritte all’Associazione;

Il Comitato Direttivo:

-    nomina il Presidente ed i Membri di ogni Commissione;

-    definisce gli obiettivi della Commissione;

-    stabilisce la durata dei lavori della Commissione;

-    convoca la Commissione e/o il suo Presidente per verificare gli stati di avanzamento dei lavori o per ricevere la relazione finale del lavoro svolto. E’ compito del Comitato Direttivo trasmettere la relazione finale al Coordinamento Nazionale dell’Associazione.

Art. 14 - Il Coordinamento Nazionale

Il Coordinamento Nazionale (C.N.) e' l’organo rappresentativo delle Strutture Territoriali.

Il C.N. e' un organo consultivo dell’Associazione;

Fanno parte del Coordinamento Nazionale i Membri del Comitato Direttivo ed i Coordinatori Responsabili delle Strutture Territoriali.

Il C.N. viene convocato dal Presidente dell’Associazione almeno una volta all’anno.

Il Presidente, coadiuvato dal Comitato Direttivo, presiede le riunioni del C.N.

Art. 15 - Il Tesoriere

Il Tesoriere e' eletto dal Comitato Direttivo, nella sua prima riunione, tra uno dei suoi Membri con l’esclusione del Presidente.

Dura in carica un triennio e puo' essere rieletto.

Il Tesoriere cura la gestione economica e finanziaria dell’Associazione in conformita' alle deliberazioni del Comitato Direttivo. Predispone i rendiconti economici e finanziari annuali e i preventivi di spesa.

In caso di dimissioni o di perdurante assenza, il Comitato Direttivo nomina, tra i propri membri, un nuovo Tesoriere.

Art. 16 - Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori e' costituito da tre Membri eletti dall’Assemblea dell’Associazione con voto maggioritario; dura in carica tre anni e puo' essere rieletto.

Il Collegio dei Revisori nomina al suo interno il Presidente del Collegio in occasione della sua prima riunione.

Il Collegio dei Revisori accerta la regolare tenuta della contabilita' dell’Associazione, redige una relazione ai bilanci annuali, verifica la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprieta' sociale, puo' procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo secondo quanto previsto dal Codice Civile.

I revisori sono tenuti ad intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Direttivo esprimendo il loro parere tecnico sugli argomenti all’ordine del giorno.

Il Collegio dei Revisori riferisce al Presidente, al Comitato Direttivo e all’Assemblea;

La funzione di Revisore e' incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

Art. 17 - Il Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti e' costituito da tre Membri effettivi due supplenti eletti dall’Assemblea con voto maggioritario;

Il Collegio dei Garanti nomina al suo interno il Presidente del Collegio in occasione della sua prima riunione;

La funzione di Garante e' incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

Il Collegio dei Garanti decide sulle controversie relative al rifiuto di inscrizione di un nuovo socio e sulle questioni etico-morali relative alla probita' degli associati;

Il Collegio dei Garanti esercita le sue funzioni su richiesta degli organi statutari e dei singoli soci.

 

Il patrimonio

 

Art. 18 -  Entrate dell’Associazione

Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione potra' disporre delle seguenti entrate:

-    quote annuali associative

-    ogni altro eventuale contributo od elargizione che ad essa pervenga da parte di soggetti pubblici o privati

-    corrispettivi per prestazioni di ricerca, consulenza, assistenza, seminari, corsi di formazione, editoria e ogni altra attivita' di servizio a Soci o terzi.

Ogni anno deve essere effettuato un inventario del patrimonio sociale esistente da trascriversi in apposito libro da conservarsi con gli altri libri associativi.

Art. 19 - Esercizio Finanziario   

L’esercizio finanziario dell’Associazione coincide con l’anno solare. Ogni anno, entro il 30 aprile, il Tesoriere dovra' redigere il conto consuntivo dell’anno ed il bilancio preventivo dell’esercizio successivo, che dovranno essere presentati all’assemblea per l’approvazione. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E’ vietata la distribuzione sotto qualsiasi forma, anche indiretta, nel rispetto del comma 6 dell’art. 10, dlgs 4 dicembre 1997 n. 460 di utili o avanzi di gestione nonche' di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge.

Gli Organi Statutari, definiti nell’Art. 4 , non possono deliberare ne effettuare alcuna spesa in assenza della necessaria copertura finanziaria.

Scioglimento

 

Art. 20 - Scioglimento dell’Associazione

L’Associazione si scioglie per delibera dell’Assemblea straordinaria a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Contestualmente alla delibera di scioglimento l’Assemblea nomina uno o piu' liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del residuo attivo che dovra' essere devoluto ad altra associazione con finalita' analoghe, salvo diversa destinazione imposta per legge.

 

Rinvio al Codice Civile

 

Art. 21 - Rinvio al Codice Civile       

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rimanda alle norme in materia contenute nel Codice Civile ed alle disposizioni di legge regolanti la materia in oggetto.

 

per ulteriori informazioni: atdalit@yahoo.it

 

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