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ASSOCIAZIONE
A.T.D.A.L. (Associazione
Nazionale per la Tutela dei Diritti Acquisiti dei Lavoratori) STATUTO
Art.1 - Denominazione e Sede dell’AssociazioneCostituita
a norma dell’art. 36 del codice civile l'Associazione denominata
A.T.D.A.L. (Associazione Nazionale per la Tutela
dei Diritti Acquisiti dei Lavoratori), di seguito denominata
Associazione. L’associazione
ha sede legale in Milano, e puo' istituire uffici anche in altre localita'.
I
contenuti e la struttura dell’associazione sono democratici e ispirati a
principi di trasparenza e di partecipazione di tutta la compagine sociale
alla realizzazione degli obiettivi sociali. La sua durata e' illimitata. L’associazione puo' essere sciolta dagli associati secondo la procedura prevista dell’art. 20 dello statuto. L’Associazione non ha finalita' di lucro, e' libera, democratica, apartitica ed aconfessionale. Art. 2 - Caratteristiche e
Finalita' dell’Associazione L’Associazione
si propone di ANALIZZARE la situazione dei cittadini italiani nati a
cavallo o negli anni immediatamente successivi all’ultimo conflitto
mondiale, o comunque in eta' matura, con particolare riferimento alla loro
condizione di: a)
lavoratori dipendenti espulsi dal contesto produttivo, privati di
ogni fonte di reddito in quanto impossibilitati a ritrovare una nuova
occupazione e non riconosciuti ancora idonei alla maturazione del diritto
alla pensione per motivi anagrafici o per insufficienza dei requisiti
contributivi; b)
lavoratori dipendenti che vedano a rischio la conservazione del
proprio posto di lavoro con conseguente possibilita' di ricaduta nella
categoria definita al punto precedente; c)
lavoratori autonomi non riconosciuti idonei alla maturazione del
diritto alla pensione per motivi anagrafici, pur disponendo di sufficienti
requisiti contributivi. L’Associazione
si propone di DIFFONDERE i dati relativi alle analisi effettuate in tutte
le sedi Istituzionali proprie ed a PROMUOVERE nella pubblica opinione, la
conoscenza della drammatica situazione in cui versano migliaia di
cittadini italiani privati per anni di ogni fonte di reddito. L’Associazione
intende OPERARE in difesa dei diritti delle categorie di cittadini
descritte nei punti precedenti, adottando: a)
idonee iniziative, in sede politica e sindacale, destinate a
sollecitare interventi legislativi sul fronte del diritto al lavoro e
degli istituti previdenziali, atti a sanare le gravi situazioni in cui
versano migliaia di cittadini italiani privati per anni di ogni fonte di
reddito; b)
idonee iniziative in sede legale, sia a livello nazionale che
comunitario, a tutela degli interessi e dei diritti civili delle categorie
di cittadini precedentemente identificate; c)
idonee iniziative in sede legale per denunciare l’esistenza di
palesi situazioni d’Incostituzionalita' nell’applicazione delle
normative in tema di trattamento previdenziale. L’Associazione si
propone in particolare di denunciare le gravi discriminazioni venutesi a
creare a svantaggio di molti lavoratori nei criteri di riconoscimento del
diritto di accesso al trattamento previdenziale, come conseguenza del
ricorso agli ammortizzatori sociali. L’Associazione
intende DIFFONDERE e PROMUOVERE sul territorio nazionale e comunitario la
conoscenza delle proprie finalita' e delle proprie iniziative anche allo
scopo di aggregare attorno a se cittadini che, in quanto ex-lavoratori e
non ancora pensionati, non dispongono di alcuna forma di rappresentanza
istituzionale che ne rappresenti gli interessi nelle sedi piu' idonee. Infine, l’Associazione potra' svolgere tutte le attivita' che si riconoscano utili per il perseguimento dei propri fini. Art.
3 - Rapporti esterni
all’Associazione L’Associazione potra' dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovra' tuttavia mantenere sempre la piu' completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali. Art.
4 - Organi dell’Associazione Sono
Organi dell’Associazione: -
L’Assemblea dei Soci -
Il Presidente -
Il Comitato Direttivo -
Il Tesoriere Le
Strutture Territoriali, le Commissioni di Lavoro e il Coordinamento
Nazionale, previsti nei successivi articoli 12-13-14-15 possono essere
istituite con delibera del Comitato Direttivo. Il
Collegio dei Revisori e il Collegio dei Garanti, previsti nei successivi
articoli 16-17 potranno essere istituiti invece, ricorrendone le
condizioni di legge o valutazioni di opportunita' legate all’attivita'
istituzionale dell’Associazione, con delibera dell’Assemblea
ordinaria. Tutte
le cariche ricoperte dai soci nell’Associazione sono assunte a titolo
gratuito. Il
Comitato Direttivo puo' stabilire il rimborso delle spese effettivamente
sostenute ed adeguatamente documentate dai soci incaricati di svolgere
qualsiasi attivita' in nome e per conto dell’associazione. Gli
organi dell’associazione Art.
5 - Adesione all’Associazione All’Associazione
possono aderire le persone fisiche che si riconoscano e condividano i
contenuti e le disposizioni del presente Statuto. Possono altresi essere
soci ordinari: Associazioni, Movimenti, Enti pubblici e privati, Riviste e
Fondazioni, che ne facciano richiesta e che si impegnino a pagare la quota
annua. L’adesione
all’Associazione si perfeziona con la richiesta scritta da parte
dell’interessato che ha preso visione dello Statuto e con il pagamento
di una quota annua associativa. La
quota Associativa, determinata annualmente dal Comitato Direttivo
dell’Associazione sulla base delle spese occorrenti per la gestione
dell’associazione in relazione alle sue finalita', da diritto a: -
ricevere la conferma dell’avvenuta iscrizione -
a ricevere informazioni sull’attivita' dell’Associazione -
a partecipare a tutte le iniziative promosse dall’Associazione
stessa. Ciascun
socio in regola con le quote associative ha diritto di voto per
l’approvazione e la modificazione dello statuto, dei regolamenti e la
nomina degli organi direttivi dell’associazione. L’adesione
alla Associazione e' subordinata all’accettazione da parte del Comitato
Direttivo. Il Comitato Direttivo puo' istituire anche un albo di “sostenitori”, che forniscono un sostegno economico all’attivita' dell’associazione, nonche' nominare “benemeriti” persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’associazione. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’associazione. Art.
6 - Obbligazioni dei Soci L’iscrizione
impegna il socio all’osservanza, a tutti gli effetti, del presente
statuto. Chi
recede dall’associazione, per qualsiasi motivo, non puo' vantare alcun
diritto sul patrimonio sociale, ed e' tenuto ugualmente a soddisfare tutte
le pendenze eventualmente esistenti nei confronti dell’associazione. La
qualita' di Socio cessa a seguito di lodo da parte del Comitato Direttivo
intervenuto in conseguenza di atti contrari ai principi ed alle norme del
presente Statuto. Avverso l’esclusione deliberata dal Comitato Direttivo
e' ammesso il ricorso al Collegio dei Garanti, qualora istituito. Il socio che intenda recedere dall’Associazione deve darne comunicazione scritta. Art.
7 - L’Assemblea dei Soci L’Assemblea
e' l’Organo sovrano dell’Associazione e ne determina gli indirizzi
nell’ambito dei principi e delle norme definite dal presente Statuto. L’assemblea
ordinaria dei soci si riunisce a Milano o in altra localita' da indicarsi
nell’avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno per
provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario e su tutti gli
altri argomenti di carattere generale iscritti all’ordine del giorno. Hanno
diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci regolarmente iscritti
e che si trovino in regola con il pagamento della quota. Per
la costituzione legale dell’assemblea e per la validita' delle sue
deliberazioni e' necessario l’intervento di tanti soci che rappresentino
almeno il 50 per cento degli iscritti. Non
raggiungendo il numero legale, la sessione e' rimandata a non piu' di 30
giorni dalla prima convocazione, ed e' valida qualunque sia il numero dei
soci presenti. L’assemblea delibera a maggioranza dei soci presenti. Art.
8 - Modifiche allo Statuto I soci riuniti in assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell’associazione stabiliti dal precedente articolo 2. Art.
9 - Il Presidente Il
Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e ne ha la
firma sociale. E’
eletto direttamente dal Comitato Direttivo e
presiede di diritto l’assemblea dei soci. Dura in carica tre anni
ed e' rieleggibile. E’
il garante delle risoluzioni approvate dall’Assemblea dei Soci. Convoca
e presiede le riunioni del Comitato Direttivo. Date le finalita' sociali ed umanitarie dell’Associazione non si prevede alcuna forma di emolumento per la carica di Presidente; tuttavia potra' essere previsto il rimborso delle spese documentate. Art.
10 - Il Comitato Direttivo Il
Comitato Direttivo e' nominato dall’assemblea ed e' composto da n. 5
membri scelti fra i soci fondatori, i soci anziani e i soci benemeriti. Si
definiscono soci anziani coloro che abbiamo maturato non meno di tre anni
di anzianita'; si definiscono soci benemeriti coloro che abbiamo ricevuto
una menzione speciale da parte del Comitato Direttivo. Il
Comitato Direttivo dura in carica un triennio ed e' rieleggibile. Il C.D. e' presieduto dal Presidente dell’Associazione e si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi Membri. Art. 11-
Funzioni e Responsabilita' del C.D. Il
comitato direttivo e' investito di ogni potere per decidere sulle
iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e
l’attuazione degli scopi dell’associazione. In
particolare: -
Il C.D. definisce le linee strategiche ed operative
dell’Associazione in relazione con gli obiettivi da conseguire ed in
sintonia con quanto deliberato dall’Assemblea dei Soci; -
Il C.D., nella sua prima riunione nomina il Tesoriere nonche' il
Vice-Presidente cui spetta il compito di sostituire il Presidente in caso
di assenza o impedimento; -
Il C.D. decide in merito all’ammissione dei soci e stabilisce le
quote annuali di tesseramento; Le
riunioni del C.D. sono valide in presenza di almeno due terzi dei Membri; Le
delibere del C.D. vengono adottate con il voto favorevole della meta' piu'
uno dei presenti. Il comitato direttivo puo' inoltre assumere in via di urgenza le decisioni spettanti all’Assemblea, portandone a ratifica dell’Assemblea alla prima riunione successiva. Art. 12 - Le Strutture
Territoriali L’Associazione
puo' costituire, con delibera del Comitato Direttivo, proprie Strutture
Territoriali su base regionale, provinciale e/o comunale. Ogni
Struttura Territoriale opera localmente in piena autonomia perseguendo le
finalita' dell’Associazione nel rispetto dei principi e delle norme
dello Statuto. Ogni
Struttura Territoriale nomina un Coordinatore Responsabile che dovra'
interagire con il Comitato Direttivo dell’Associazione. Il Coordinatore Responsabile di ogni Struttura Territoriale e' di diritto delegato quale componente del Coordinamento Nazionale dell’Associazione. Art. 13 - Le Commissioni di
Lavoro Il
Comitato Direttivo puo' istituire in qualsiasi momento Commissioni di
Lavoro che hanno compiti di sostegno all’attivita' dell’Associazione; Le
Commissioni di Lavoro divengono operative previa copertura delle spese
eventualmente necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati alla
singola Commissione; Possono
fare parte di una Commissione di Lavoro, in qualita' di esperti in
materia, anche persone esterne e quindi non iscritte all’Associazione; Il
Comitato Direttivo: -
nomina il Presidente ed i Membri di ogni Commissione; -
definisce gli obiettivi della Commissione; -
stabilisce la durata dei lavori della Commissione; - convoca la Commissione e/o il suo Presidente per verificare gli stati di avanzamento dei lavori o per ricevere la relazione finale del lavoro svolto. E’ compito del Comitato Direttivo trasmettere la relazione finale al Coordinamento Nazionale dell’Associazione. Art.
14 - Il Coordinamento Nazionale Il
Coordinamento Nazionale (C.N.) e' l’organo rappresentativo delle
Strutture Territoriali. Il
C.N. e' un organo consultivo dell’Associazione; Fanno
parte del Coordinamento Nazionale i Membri del Comitato Direttivo ed i
Coordinatori Responsabili delle Strutture Territoriali. Il
C.N. viene convocato dal Presidente dell’Associazione almeno una volta
all’anno. Il Presidente, coadiuvato dal Comitato Direttivo, presiede le riunioni del C.N. Art.
15 - Il Tesoriere Il
Tesoriere e' eletto dal Comitato Direttivo, nella sua prima riunione, tra
uno dei suoi Membri con l’esclusione del Presidente. Dura
in carica un triennio e puo' essere rieletto. Il
Tesoriere cura la gestione economica e finanziaria dell’Associazione in
conformita' alle deliberazioni del Comitato Direttivo. Predispone i
rendiconti economici e finanziari annuali e i preventivi di spesa. In caso di dimissioni o di perdurante assenza, il Comitato Direttivo nomina, tra i propri membri, un nuovo Tesoriere. Art. 16 - Il Collegio dei
Revisori Il
Collegio dei Revisori e' costituito da tre Membri eletti dall’Assemblea
dell’Associazione con voto maggioritario; dura in carica tre anni e puo'
essere rieletto. Il
Collegio dei Revisori nomina al suo interno il Presidente del Collegio in
occasione della sua prima riunione. Il
Collegio dei Revisori accerta la regolare tenuta della contabilita'
dell’Associazione, redige una relazione ai bilanci annuali, verifica la
consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprieta'
sociale, puo' procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e
controllo secondo quanto previsto dal Codice Civile. I
revisori sono tenuti ad intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni
del Comitato Direttivo esprimendo il loro parere tecnico sugli argomenti
all’ordine del giorno. Il
Collegio dei Revisori riferisce al Presidente, al Comitato Direttivo e
all’Assemblea; La funzione di Revisore e' incompatibile con qualsiasi altra carica associativa. Art. 17 - Il Collegio dei
Garanti Il
Collegio dei Garanti e' costituito da tre Membri effettivi due supplenti
eletti dall’Assemblea con voto maggioritario; Il
Collegio dei Garanti nomina al suo interno il Presidente del Collegio in
occasione della sua prima riunione; La
funzione di Garante e' incompatibile con qualsiasi altra carica
associativa. Il
Collegio dei Garanti decide sulle controversie relative al rifiuto di
inscrizione di un nuovo socio e sulle questioni etico-morali relative alla
probita' degli associati; Il
Collegio dei Garanti esercita le sue funzioni su richiesta degli organi
statutari e dei singoli soci. Il
patrimonio Art.
18 - Entrate
dell’Associazione Per
l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione potra' disporre delle
seguenti entrate: -
quote annuali associative -
ogni altro eventuale contributo od elargizione che ad essa pervenga
da parte di soggetti pubblici o privati -
corrispettivi per prestazioni di ricerca, consulenza, assistenza,
seminari, corsi di formazione, editoria e ogni altra attivita' di servizio
a Soci o terzi. Ogni anno deve essere effettuato un inventario del patrimonio sociale esistente da trascriversi in apposito libro da conservarsi con gli altri libri associativi. Art.
19 - Esercizio Finanziario L’esercizio
finanziario dell’Associazione coincide con l’anno solare. Ogni anno,
entro il 30 aprile, il Tesoriere dovra' redigere il conto consuntivo
dell’anno ed il bilancio preventivo dell’esercizio successivo, che
dovranno essere presentati all’assemblea per l’approvazione. Dal
bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti
ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. Gli
utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la
realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse. E’
vietata la distribuzione sotto qualsiasi forma, anche indiretta, nel
rispetto del comma 6 dell’art. 10, dlgs 4 dicembre 1997 n. 460 di utili
o avanzi di gestione nonche' di fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’associazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge. Gli
Organi Statutari, definiti nell’Art. 4 , non possono deliberare ne
effettuare alcuna spesa in assenza della necessaria copertura finanziaria. Scioglimento Art.
20 - Scioglimento dell’Associazione L’Associazione
si scioglie per delibera dell’Assemblea straordinaria a maggioranza
assoluta dei suoi componenti. Contestualmente alla delibera di
scioglimento l’Assemblea nomina uno o piu' liquidatori e delibera in
ordine alla devoluzione del residuo attivo che dovra' essere devoluto ad
altra associazione con finalita' analoghe, salvo diversa destinazione
imposta per legge. Rinvio
al Codice Civile Art.
21 - Rinvio al Codice Civile Per
quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rimanda alle
norme in materia contenute nel Codice Civile ed alle disposizioni di legge
regolanti la materia in oggetto.
per ulteriori informazioni: atdalit@yahoo.it
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