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Le pagine che state consultando si propongono di fornire informazioni utili a quella massa di lavoratori o ex-lavoratori dipendenti con un’età anagrafica tra i 40 e i 55 anni che si trovino oggi a vivere una delle seguenti condizioni:
A
tutti questi lavoratori ci proponiamo di offrire un punto di riferimento a
cui rivolgersi per chiedere informazioni, e consigli, per segnalare quanto
avviene nelle aziende in cui si trovano a lavorare, per comunicare la
propria condizione di disagio e, infine per confrontarsi con una platea di
uomini e donne che si trovano oggi a vivere gravi situazioni di malessere.
A partire dalla costruzione di queste pagine ci poniamo però l’obiettivo più ambizioso di raccogliere, organizzare, dare visibilità concreta e difendere in tutte le sedi più opportune le esigenze di questo “ceto” di lavoratori che tanto ha contribuito alla crescita ed allo sviluppo del nostro paese e che vive oggi un totale isolamento e disinteresse da parte delle Istituzioni e delle stesse organizzazioni politiche e sindacali preposte alla difesa dei loro diritti.
per ulteriori informazioni: atdalit@yahoo.it
BREVE
GLOSSARIO PENSIONISTICO Aliquota di computoNel
sistema contributivo di calcolo della pensione è la quota della
retribuzione pensionabile che è considerata accantonata ai fini della
determinazione dell'ammontare della pensione. Per i lavoratori dipendenti
è stata fissata al 33%, per i lavoratori autonomi al 20%. Così, ad es.,
se in un certo anno un lavoratore dipendente avrà avuto una retribuzione
pensionabile di £.30.000.000, per effetto dell'aliquota di computo avrà
accantonato £.9.900.000 (£.30.000.000 x 33%). Aliquota di rendimentoNel
sistema retributivo di calcolo della pensione è il numero che, ai fini
del calcolo della pensione, indica, in termini di percentuale della
retribuzione pensionabile, l'importo della pensione per ogni anno di
contribuzione. Oggi, per le gestioni pensionistiche obbligatorie, tale
aliquota è pari al 2%. Per fare un esempio di applicazione dell'aliquota,
se un soggetto può far valere 35 anni di contribuzione, l'importo della
sua pensione sarà pari al 70% (35 x 2%) della retribuzione pensionabile.
Oltre un certo limite della retribuzione pensionabile (denominato
"tetto pensionabile") tale aliquota si riduce però
progressivamente, diventando quindi meno redditizia ai fini della misura
della pensione. Anzianità contributivaIn
riferimento alla vita di una persona, l'anzianità contributiva indica la
somma dei periodi di tempo che risultano coperti dal versamento dei
contributi. Assicurazione
generale obbligatoria (A.G.O.) E'
l'assicurazione cui è obbligatoriamente iscritta la grande maggioranza
dei lavoratori subordinati del settore privato e di una piccola parte del
settore pubblico, vale a dire i dipendenti di alcuni enti del parastato.
Si intendono assicurate all'A.G.O. tutte le persone di ambo i sessi che
abbiano compiuto il 14° anno di età e che prestino attività retribuita
nell'ambito del territorio italiano. E' gestita dall'INPS e copre i rischi
di invalidità, vecchiaia e morte. Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori autonomiE'
l'assicurazione cui sono obbligatoriamente iscritte tre categorie di
lavoratori autonomi: i coltivatori diretti, mezzadri e coloni; gli
artigiani; i commercianti. A ognuna di queste categorie fa capo una
gestione speciale dotata di autonomia finanziaria e di separata contabilità.
Le tre gestioni, amministrate dall'INPS, coprono i rischi di invalidità,
vecchiaia e morte. Coefficiente di trasformazioneNel
sistema contributivo di calcolo della pensione è il valore per il quale
va moltiplicato il montante contributivo accumulato dal lavoratore per
ottenere l'importo annuo della pensione. Tale valore diventa
progressivamente più favorevole all'aumentare dell'età scelta per andare
in pensione. Oscilla infatti tra lo 0,04720 e lo 0,06136, previsti,
rispettivamente, per chi va in pensione a 57 anni e 65 anni. ContribuzioneE'
la periodica erogazione monetaria, connessa all'esistenza di un'attività
lavorativa, destinata al finanziamento del sistema di previdenza sociale.
La contribuzione può essere: obbligatoria, alla quale concorrono, di
solito in diversa misura, datore di lavoro e lavoratore; figurativa,
quando per determinati periodi di copertura previdenziale (es. servizio
militare) il finanziamento pubblico si sostituisce ai soggetti del
rapporto di lavoro; volontaria, se, in caso di interruzione del rapporto
di lavoro, l'impegno contributivo è sostenuto direttamente dal soggetto
interessato; da riscatto, quando è finalizzata a far valere ai fini
pensionistici un precedente periodo, ad es. di studi universitari. Età pensionabileE'
l'età raggiunta la quale l'iscritto ad un fondo pensionistico matura il
diritto alla pensione di vecchiaia. Fondo
pensioni lavoratori dipendenti (F.P.L.D.) E'
il fondo pensionistico in cui rientrano i lavoratori dipendenti iscritti
all'Assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS. I.N.P.D.A.I. E’
la sigla dell’”Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti delle
aziende industriali” a cui sono appunto iscritti i dirigenti che
prestano lavoro presso queste imprese. I.N.P.D.A.P.
E'
la sigla dell'"Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica", l'Ente pensionistico nato dalla
fusione di varie gestioni pensionistiche (tra cui la CPDEL) cui sono
iscritti i dipendenti dello Stato e delle amministrazioni statali con
ordinamento autonomo, i dipendenti degli enti locali, i sanitari degli
enti locali, gli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate,
gli ufficiali giudiziari e i coadiutori. Montante contributivo Nel
sistema contributivo di calcolo della pensione è la somma di tutti i
contributi accantonati ai fini del calcolo della pensione. Per
salvaguardare il valore del montante rispetto all'andamento dei prezzi e
quindi alla ricchezza prodotta dal Paese, è stata prevista la
rivalutazione annuale del montante stesso in base alla variazione del PIL
(prodotto interno lordo) negli ultimi 5 anni. Pensione supplementareE'
la pensione di vecchiaia erogata in favore dell’iscritto
all’assicurazione generale obbligatoria che, compiuta l'età
pensionabile e non essendosi avvalso della facoltà di ricongiunzione, non
avrebbe una contribuzione sufficiente per ottenere la prestazione
pensionistica ma ne ha comunque diritto poiché è titolare di una
pensione in un'altra gestione o fondo pensionistico. Retribuzione pensionabileNel
sistema retributivo di calcolo della pensione, per retribuzione
pensionabile si intende quella parte di retribuzione da prendere in
considerazione ai fini della determinazione dell'importo della pensione.
Più precisamente,
rappresenta l'importo della retribuzione su cui commisurare, ai fini della
determinazione dell'ammontare della pensione, la percentuale ottenuta
dalla moltiplicazione dell'anzianità contributiva per l'aliquota di
rendimento. RicongiunzioneE’
l’operazione contabile amministrativa attraverso la quale un lavoratore
può riunire sotto le competenze di uno stesso ente previdenziale (es.:
INPS, INPAD, INPDAI, ecc.) i contributi versati nel corso della propria
attività lavorativa. Se ad esempio un dipendente ha versato 20 anni di
contributi all’INPS e, successivamente, in ragione della sua promozione
alla categoria dirigenziale, è passato alla gestione INPDAI può
richiedere l’accorpamento di tutti i suoi contributi sotto la gestione
INPS o sotto quella INPDAI. L’accorpamento, in passato veniva deciso in
relazione al fatto che uno dei due enti offriva maggiori vantaggi rispetto
all’altro. Sempre in passato l’operazione di ricongiungimento veniva
fatto a titolo non oneroso per chi la richiedeva. Oggi il fattore
convenienza si è andato riducendo in conseguenza della parificazione dei
trattamenti pensionistici ed i ricongiungimenti implicano di norma un
costo a carico del richiedente Tetto pensionabileE'
l'importo massimo della retribuzione annua pensionabile oltre il quale non
si applica più, per il calcolo della pensione nel sistema retributivo,
l'aliquota di rendimento ordinaria (pari, dal 1995, al 2% per tutte le
gestioni pensionistiche obbligatorie) ma delle aliquote via via
decrescenti e quindi meno redditizie ai fini dell'importo totale del
trattamento pensionistico. Per l'anno 1998, il tetto pensionabile, che è
rivalutato ogni anno con un meccanismo di adeguamento alle variazioni del
costo della vita, è di £. 64.126.000.
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